PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente:

          «Art. 2-bis. - (Divieto di utilizzo delle pelli e delle pellicce ottenute da cani e gatti). - 1. È vietato utilizzare pelli o pellicce ottenute da cani (canis familiaris) o gatti (felis carus) per produrre o confezionare capi di abbigliamento, articoli di pelletteria o qualsiasi altro prodotto. È vietato, altresì, detenere o commercializzare pelli, pellicce, capi di abbigliamento o articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli e dalle pellicce di cane o di gatto, nonché introdurre nel territorio nazionale pelli o pellicce di tali specie animali per qualsiasi finalità o utilizzo.
      2. La violazione dei divieti di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600 a euro 9.300 e il materiale sequestrato è immagazzinato e distrutto a spese del soggetto responsabile della violazione. È inoltre disposta la sospensione dell'attività da un minimo di dieci a un massimo di trenta giorni lavorativi qualora la violazione dei divieti sia effettuata nell'esercizio di attività commerciali. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al presente comma confluiscono nel fondo di cui all'articolo 8».